Comprare online richiede pochi clic. Da oggi, 19 giugno 2026, anche cambiare idea deve poterlo fare. È questo il senso del nuovo obbligo introdotto dal D.Lgs. 209/2025: ogni negozio online che vende a consumatori deve integrare nel sito una funzione di recesso digitale, accessibile in modo continuativo, senza rimandi a email o moduli PDF da stampare e rispedire.
La norma nasce dal recepimento della Direttiva UE 2023/2673 e introduce nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis. Non è una formalità burocratica: tocca l’interfaccia del sito, le condizioni di vendita e il modo in cui gestisci il post-vendita. Chi non si adegua rischia conseguenze concrete che scattano in automatico, senza bisogno che intervenga nessun ente di controllo.
Indice
- Cos’e’ il D.Lgs. 209/2025 e cosa introduce
- Come deve funzionare la funzione di recesso
- A chi si applica
- I rischi concreti per chi non si adegua
- Richiedi l’adeguamento tecnico
- FAQ
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Il principio è semplice: se l’acquisto si conclude online in pochi clic, anche il recesso deve potersi attivare con la stessa facilità.
Il vecchio sistema, un indirizzo email a cui scrivere, un modulo PDF da stampare e rispedire, non è più sufficiente.
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026, ha introdotto nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis. La norma si applica ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026 tramite interfaccia online, ed è in vigore dal 23 gennaio 2026.
Il cambiamento rispetto a prima è netto. Il vecchio art. 54 permetteva al venditore di offrire un modulo elettronico online per il recesso, ma era una facoltà. Il nuovo art. 54-bis lo trasforma in un dovere: la funzione di recesso non è più optional, è un requisito tecnico dell’interfaccia.
Come deve funzionare il pulsante di recesso
La norma non impone un design specifico, ma definisce con precisione cosa deve fare la funzione. Ecco i quattro elementi obbligatori:
1. Un punto di accesso visibile con la dicitura giusta
Il pulsante o il link deve essere facilmente raggiungibile dal sito, non nascosto in fondo a una FAQ. La dicitura deve essere chiara e inequivocabile: la formulazione esemplificativa della norma è “Recedere dal contratto qui”. Sono ammesse formulazioni equivalenti, ma non etichette generiche come ‘Assistenza’ o ‘Contattaci’. Deve restare visibile per tutto il periodo in cui il diritto di recesso può essere esercitato.
2. Un flusso guidato in due passaggi
Una volta avviata la funzione, il consumatore indica l’ordine, i prodotti coinvolti, i propri riferimenti e dove vuole ricevere la conferma. È poi richiesto un secondo passaggio di conferma esplicita prima dell’invio definitivo. Questo secondo step è obbligatorio: serve a rendere il recesso un atto consapevole, non un clic accidentale.
3. Una ricevuta automatica su supporto durevole
Dopo la conferma, il venditore deve inviare senza ritardo una ricevuta al consumatore, tipicamente via email, con: il testo della dichiarazione di recesso, la data e l’ora esatte della trasmissione. Il sistema deve generarla in automatico. Non basta raccogliere la richiesta: serve anche un log tracciabile.
4. Il modulo PDF rimane, si aggiunge
Il modulo tipo di recesso (Allegato I-B del Codice del Consumo) rimane obbligatorio nell’informativa precontrattuale prevista dall’art. 49. Il pulsante digitale non lo sostituisce: si aggiunge. Devono coesistere.
A chi si applica
Si parla di e-commerce per semplicità, ma il perimetro è più ampio di quello che si pensa. L’obbligo riguarda tutti i contratti a distanza B2C conclusi tramite interfaccia online: prodotti fisici, servizi, contenuti digitali.
In concreto, sono coinvolti:
- Negozi online di qualsiasi dimensione che vendono a privati
- Piattaforme con abbonamenti mensili o annuali rivolte a consumatori
- Professionisti e consulenti che vendono prestazioni tramite sito e pagamento immediato
- Artigiani e piccoli produttori con uno shop anche minimo sul proprio sito
I contratti B2B sono esclusi. Se il tuo e-commerce vende esclusivamente ad aziende e professionisti identificati come tali (con verifica della P.IVA all’acquisto), l’obbligo non si applica. Se invece il sito non distingue tra privati e professionali, la scelta più sicura è adeguarsi: in caso di verifica, l’AGCM presume che tu stia vendendo a consumatori.
Per i servizi con data o periodo fisso (prenotazioni di sale, eventi, viaggi), e per i prodotti deperibili o personalizzati, esistono esclusioni specifiche dal diritto di recesso ai sensi dell’art. 59 del Codice del Consumo. In questi casi la funzione va comunque implementata, ma va configurata per escludere le categorie non recedibili. Il pulsante comparirà solo per i prodotti su cui il recesso è effettivamente esercitabile. Su questo punto è utile il confronto con un consulente legale.
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I rischi concreti per chi non si adegua
Il mancato adeguamento espone a due ordini di conseguenze, distinte e indipendenti l’una dall’altra.
1. Estensione automatica del recesso a 12 mesi e 14 giorni
È il rischio piu’ immediato e quello economicamente più rilevante. L’art. 53 del Codice del Consumo prevede che, se l’informativa sul diritto di recesso è incompleta, il termine ordinario di 14 giorni si estende automaticamente a 12 mesi e 14 giorni per ogni ordine.
Dal 19 giugno 2026, l’informativa deve includere anche l’esistenza e la posizione della funzione digitale di recesso. Se questa manca, ogni nuovo ordine concluso entra in regime di non conformitè.
2. Sanzioni AGCM
Il mancato adeguamento puo’ essere qualificato come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo. In questo caso l’AGCM puo’ intervenire con sanzioni amministrative che vanno da 5.000 euro fino a 10 milioni di euro, e fino al 4% del fatturato annuo per le infrazioni transfrontaliere (art. 27 Codice del Consumo).
A gennaio 2026 l’AGCM ha gia’ comminato una sanzione da 9 milioni di euro a eDreams proprio per aver reso il processo di recesso complicato e poco accessibile.
Il D.Lgs. 209/2025 nomina esplicitamente i dark patterns come pratiche vietate: interfacce che nascondono la funzione di recesso, flussi appositamente complicati, pulsanti ‘Annulla’ più visibili di ‘Conferma recesso’ sono tutti illeciti punibili. Non è solo una questione di UX: sono violazioni di legge.
Cosa facciamo noi: l’adeguamento tecnico
Come agenzia di sviluppo web, il nostro ruolo è implementare la funzione di recesso sul sito in modo che rispetti tutti i requisiti tecnici previsti dall’art. 54-bis.
In concreto questo significa:
- Integrare la funzione di recesso nell’area riservata del cliente, collegata agli ordini
- Inserire il link permanente nel footer del sito, visibile su tutte le pagine
- Configurare il flusso a doppio step: raccolta dati e conferma esplicita
- Impostare l’invio automatico dell’email di ricevimento con data e ora
- Assicurare la conservazione del log delle dichiarazioni ricevute
- Configurare le esclusioni per le categorie di prodotti non soggetti a recesso (art. 59)
Cosa non e’ di nostra competenza: l’aggiornamento dei testi legali (Condizioni Generali di Vendita, informativa precontrattuale) spetta al cliente con il proprio consulente legale o commercialista. Noi implementiamo la parte tecnica; i testi contrattuali richiedono una firma legale.
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FAQ
Sì. L’art. 54-bis riguarda tutti i contratti a distanza B2C conclusi online, inclusi servizi e contenuti digitali. Esistono però esclusioni specifiche per i servizi con data o periodo fisso — prenotazioni di eventi, sale riunioni, viaggi, attività ricreative — che rientrano nelle eccezioni dell’art. 59 del Codice del Consumo. In questi casi il diritto di recesso non si applica, ma la funzione va comunque configurata correttamente per escludere queste categorie. Se non sei sicuro della tipologia di contratto che offri, il confronto con un consulente legale è il passo giusto prima dell’intervento tecnico.
No, se il tuo e-commerce vende esclusivamente a imprese o professionisti identificati come tali al momento dell’acquisto. La norma copre solo i rapporti B2C. Se però il sito è aperto a tutti senza distinzione, la scelta sicura è adeguarsi: in assenza di verifica, l’AGCM potrebbe presumere che tu stia vendendo anche a consumatori.
No. L’art. 49 del Codice del Consumo richiede che il consumatore venga informato in modo precontrattuale dell’esistenza e della posizione della funzione di recesso. Se le CGV non lo menzionano, l’informativa è incompleta — e l’estensione automatica del termine a 12 mesi e 14 giorni scatta lo stesso, anche se il pulsante c’è. Adeguamento tecnico e aggiornamento dei testi legali devono andare di pari passo.
No. Il solo adeguamento tecnico non è sufficiente. L’art. 49 del Codice del Consumo richiede che il consumatore sia informato in modo precontrattuale dell’esistenza e della posizione della funzione di recesso. Se questa informazione manca nelle condizioni generali, l’informativa è comunque incompleta, e l’estensione automatica del termine a 12 mesi si applica lo stesso. Adeguamento tecnico e aggiornamento dei testi legali devono procedere insieme.
Secondo l’interpretazione prevalente, sì. Ciò che conta non è dove ha sede il venditore, ma dove si trova il consumatore. Se vendi a privati italiani o europei tramite interfaccia online, il Codice del Consumo si applica. Per la valutazione del caso specifico, il riferimento è un avvocato esperto di diritto del consumo.
Se gestisci un negozio online e non sei sicuro di cosa serva per adeguarti, il primo passo è capire la situazione attuale del tuo sito. E-Lane valuta l’implementazione tecnica necessaria e si occupa di integrarla nella piattaforma che usi.
Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 — Normattiva
- Art. 54-bis Codice del Consumo — Brocardi.it
- Direttiva UE 2023/2673 — EUR-Lex
- Confcommercio — E-commerce, obbligatorio il pulsante di recesso
- Agenda Digitale — eCommerce, scatta l’obbligo del pulsante di recesso: come adeguarsi
- CMS Law — Diritto di recesso online: introdotta la nuova funzione digitale
Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce un parere legale. Per l’aggiornamento dei testi contrattuali e la valutazione del rischio specifico del tuo caso, rivolgiti a un avvocato esperto di diritto del consumo.

